Newsletter n. 2
Giugno 2010
 
 
Cari soci, corsisti e simpatizzanti dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, sperando di fare cosa gradita vi inviamo la seconda newsletter dell’Associazione. Un appuntamento che crediamo possa essere utile per creare collegamenti, veicolare informazioni, novità e riflessioni sulla vita dell’Associazione, sulle attività proposte e più in generale su tutto quanto riguarda la tematica dell’Amministratore di sostegno. I vostri consigli, contributi e suggerimenti saranno ovviamente ben accetti.
 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
Si è concluso in data 19 maggio il Corso di Formazione per amministratore di sostegno promosso, a Trento, dall’Associazione in collaborazione con varie realtà territoriali sensibili alla tematica affrontata. Gli incontri proposti ai partecipanti sono stati in totale sei ed hanno trattato i seguenti aspetti: riflessioni sulla legge e sull’introduzione di questa figura, il decreto di nomina, aspetti etici, testimonianze ed esperienze a confronto, aspetti pratici anche in relazione ai vari Servizi.Ogni incontro è stato strutturato in modo che i partecipanti avessero anche a disposizione uno spazio in cui porre eventuali quesiti, riflessioni ed aprire così un dibattito. Le persone coinvolte sono state quasi 100; ad ogni incontro hanno partecipato mediamente 60 persone.
Durtante l’incontro con il Giudice Tutelare dott. Michele Maria Benini sono emersi alcuni spunti e informazioni davvero interessanti: Continua …
1. I numeri: attualmente il solo Tribunale di Trento (escluse le sezioni distaccate di Borgo, Cavalese, Cles e Tione) ha in carico ben 620 amministrazioni di sostegno, che hanno superato le tutele ferme a 550.
2. Presentare il ricorso: il Giudice tutelare di Trento ha recepito e si è recentemente adeguato ai principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di obbligatorietà del patrocinio del difensore nei ricorsi di nomina di AdS: nei casi ordinari – quando cioè non si prevede una compromissione dei diritti di libertà fondamentale della persona – i ricorsi possono essere presentati anche a Trento direttamente dall’interessato o dai familiari.
3. Durata dell’incarico: l’AdS può essere nominato a tempo determinato o a tempo indeterminato o anche soltanto per il compimento di un singolo atto; nel caso di nomina a tempo determinato, la durata può essere prorogata.
4. Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: con la frequenza stabilita nel decreto di nomina, in genere una volta ogni anno solare, l’AdS è tenuto a riferire al Giudice tutelare in merito all’attività svolta e in merito alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario nonché a predisporre il rendiconto. Per gli atti di straordinaria amministrazione (da intendere nel senso degli atti di maggiore rilevanza economica: ad es. atti di vendita, atti di costituzione di ipoteca, atti di accettazione dell’eredità, atti di accettazione di una donazione; in genere gli atti elencati negli artt. 374 e 375 c.c.) l’AdS deve sempre chiedere l’autorizzazione al Giudice tutelare. Per gli atti di ordinaria amministrazione (ossia gli atti diretti a conservare e a far fruttare nel migliore dei modi il patrimonio del beneficiario) non occorre l’autorizzazione del Giudice tutelare ma di essi bisogna darne notizia al Giudice in occasione del rendiconto.                                                             
 
 
 
 
 
 
NOTIZIE DAL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
Con il supporto dell’Associazione Comitato per l’amministratore di sostegno in Trentino è stato presentato presso la cancelleria del Tribunale di Trento, un ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, predisposto direttamente dai familiari dell’amministrato. Da tempo alcune famiglie si interrogavano su questa possibilità. Ora, anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che prevede questa possibilità, il Giudice tutelare di Trento ha accolto il ricorso. La persona che ha presentato il ricorso, fratello di una persona disabile, ci ha raccontato la propria esperienza, sottolineando alcune attenzioni avute come famiglia:  Continua …
- innanzitutto il ricorso è stato presentato assieme da tutti i fratelli (si tratta di una famiglia numerosa), che hanno condiviso la scelta e concordano sulla disponibilità di uno di loro;
- è stato presentato un certificato di famiglia storico, che potesse aiutare a comprendere l’evoluzione della famiglia e la parentela;
- sono stati prodotti documenti sanitari (certificato di invalidità, certificato del medico di famiglia, certificazione dello specialista) che potessero comprovare la compromissione di alcune autonomie;
- è stata allegata inoltre una relazione di tipo sociale (predisposta in questo caso da un servizio di privato sociale) che descrive le condizioni e le autonomie della persona beneficiaria del provvedimento;
- si è prodotta la documentazione di tipo economico (ultima busta paga, dichiarazione dei redditi).
Ci è sembrato importante dare questa notizia, soffermandoci anche sui particolari della documentazione presentata, per facilitare eventuali altre famiglie interessate a presentare ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno. L’Associazione rimane a disposizione per eventuali indicazioni.
 
 
UNA INTERESSANTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
NON OCCORRE LA RICHIESTA o L’ACCETTAZIONE DEL BENEFICIARIO né L’INDICAZIONE della PERSONA DA NOMINARE Cass. Civile, 1 marzo 2010 n. 4866
Con tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta l’orientamento che predilige l’applicazione dell’amministrazione di sostegno in tutti i casi in cui ciò è possibile. In particolare la Corte precisa come i soggetti che possono proporre il ricorso siano, oltre al beneficiario stesso, i soggetti indicati dall’art. 417 c.c. così come i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, qualora a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del relativo procedimento. Continua … Non rileva in alcun modo la circostanza che il beneficiario (la persona “fragile”) abbia o meno chiesto o accettato il sostegno, né che abbia indicato o meno la persona da nominare. Ai sensi dell’art. 408 c.c. infatti il Giudice Tutelare in mancanza di eventuale indicazione, o in presenza di gravi motivi, può nominare quale amministratore di sostegno il soggetto da lui ritenuto idoneo a compiere quegli atti di cui il beneficiario necessita, ovviamente previa valutazione della conformità della misura dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario.
(Nel caso in esame, Tizio, beneficiario, aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale che disponeva la misura dell’interdizione: sosteneva infatti la Corte che, ai fini dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno, il beneficiario avrebbe dovuto chiedere personalmente o quanto meno accettare tale misura e, in ogni caso, indicare il soggetto o i soggetti che concretamente avrebbero potuto espletare tale incarico).
 
 
 
PROBLEMI SUCCESSORI E DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A FAVORE DEI FIGLI CON DISABILITA’
La giurisprudenza ha statuito che, in assenza di una specifica norma codicistica che disciplini la vicenda successoria, l’amministrato/beneficiario deve acquistare l’eredità attraverso l’istituto del beneficio d’inventario. Qualora il compendio ereditario presenti notevole passività, è opportuno che il beneficiario rinunci all’eredità, a tal fine l’Amministratore di Sostegno dovrà depositare apposita istanza presso la cancelleria del Giudice Tutelare.
 
ALCUNE COMUNICAZIONI:
In data LUNEDI’ 17 MAGGIO 2010 ad ore 18.00 presso la SALA MULTIMEDIALE SPES in via BORSIERI n° 7 a TRENTO si è riunita l’Assemblea dei Soci (foto). Durante l’Assemblea è stata presentata l’attività svolta dall’Associazione per l’amministratore di sostegno in trentino durante l’anno 2009; un anno ricco di attività e proposte. Inoltre, dopo avere illustrato in sintesi l’andamento economico, il bilancio 2009 è stato approvato all’unanimità dai soci presenti.
Come iscriversi all’Associazione? Ricordiamo che si possono associare all’Ass. Comitato sia le persone fisiche (i “privati”) sia le Associazioni, Cooperative ecc… Quota di iscrizione rispettivamente di 10,00 Euro per persone fisiche e di 30,00 Euro nel caso delle altre realtà. Se volete iscrivervi oppure avere ulteriori informazioni potete contattarci inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@amministratoredisostegnotn.it oppure chiamateci al seguente numero di cellulare 333-8790383.
 
 
 
Per ulteriori informazioni potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica:
Via fax allo 0461-264560
L’operatore di progetto Stefano Mosna inoltre, è disponibile telefonicamente al numero 333-8790383 con i seguenti orari: il lunedì dalle ore 14.00 alle 18.00 il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 il giovedì dalle 14.00 alle 18.00.
Per comunicazioni mezzo posta l’indirizzo della nostra sede è:
Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino
via Dordi 8 (c/o Fondazione Trentina per il Volontariato sociale) 38122 Trento
Vi invitiamo a visitare il nostro sito: