In questa sezione illustreremo brevemente la legge sull'amministratore di sostegno nelle sue parti più generiche:
La nuova legge sull'amministratore di sostegno
Legge 9 gennaio 2004, n. 6: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali
Prima della legge del 9 gennaio, la n. 6 del 2004 (sull'amministratore di sostegno) chi non era in grado di provvedere ai propri interessi veniva interdetto o nella migliore delle ipotesi, inabilitato cioè veniva privato dei suoi diritti perché non era in grado di provvedere ai propri interessi.
Era una misura presa per proteggere la persona debole, che però veniva vissuta quasi come una punizione, anche perché il termine interdizione ha dei connotati negativi, ed è usata in altri ambiti, diversi dal diritto civile.
Con la nuova legge si è ottenuto l'obiettivo di affrontare questa situazione da una prospettiva diversa, attiva e positiva: l'aspetto principale è che si deve prendersi cura e aiutare la persona disabile in base ai suoi bisogni, alle sue esigenze, ai suoi interessi.
La normativa cambia anche molto il ruolo del Giudice Tutelare che viene coinvolto caso su caso a fare un provvedimento ad hoc sulla persona debole e suoi suoi bisogni non avendo però una conoscenza approfondita della persona da sostenere e dei suoi bisogni.
Ecco perché allora è molto importante predisporre un ricorso (richiesta per l'amministratore di sostegno) dove vengano illustrate nel modo più dettagliato possibile le esigenze della persona che si vuole tutelare e che aiuti il giudice a formulare un provvedimento più utile e più conforme alle sue esigenze.
La procedura per richiedere l'amministratore di sostegno
La richiesta per l'amministratore di sostegno deve essere presentata al Giudice Tutelare della propria giurisdizione. È possibile presentare ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno senza l'assistenza di un avvocato. Il giudice potrà succcessivamente stabilire se l'interessato dovrà provvedere a nominare un difensore qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di assumere provvedimenti destinati ad incidere sui diritti fondamentali della persona.
Nel ricorso (la domanda vera e propria che si presenta al Giudice) deve venir spiegato nel dettaglio
• la qualità del richiedente (se è un fratello, un parente)
• il motivo per cui si fa richiesta di un amministratore di sostegno
• la persona disabile nei confronti di chi si chiede che venga emesso il provvedimento
• la situazione di difficoltà in cui vive la persona (allegando possibilmente certificati medici, relazioni dell'assistente sociale e degli educatori)
• chi si suggerisce come amministratore di sostegno motivando nella maniera più chiara possibile i motivi per cui si è individuata proprio quella persona.
Il Richiedente:
Solitamente è la famiglia della persona disabile che inoltra una richiesta per l'amministrazione di sostegno.
La legge n. 6/2004 dispone però che anche i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona sono tenuti a rivolgere la richiesta al giudice quando sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura della procedura dell'amministrazione di sostegno (in questo caso vi è un obbligo di legge)
Il ricorso va notificato oltre al beneficiario anche ai parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado. E' importante segnalare che tanto più la famiglia (sia in senso allargato che in senso stretto) è unita e concorde nel sostenere e nel richiedere l'adozione di questa misura, tanto più il Giudice sarà facilitato nelle decisioni che deve prendere.
Al contrario, nel caso in cui ci sia da discutere su cosa sia meglio per il beneficiario e su chi debba
fare l'amministratore di sostegno o sulla destinazione dei beni di proprietà della persona disabile, necessariamente si instaura un contenzioso, che crea delle tensioni sia all'interno della stessa famiglia, che nei confronti del beneficiario, allungando poi di molto la procedura.
Il giudice esaminato poi il ricorso, emette un decreto di comparizione delle parti cioè fissa un'udienza a cui dovranno comparire: il beneficiario e il pubblico ministero (questa figura rappresenta nel giudizio lo Stato). In questa sede la persona disabile viene sentita dal giudice, perché quest'ultimo, deve cercare di capire se ha veramente bisogno di aiuto e le aree dove deve essere sostenuto.
Il motivo della richiesta
Sul ricorso che si presenta al Giudice è importante dichiarare che il beneficiario (la persona disabile) continua a compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre l'amministratore di sostegno lo aiuta a compiere solo gli atti di straordinaria amministrazione: è inoltre opportuno specificare i singoli atti che si ritiene che il beneficiario possa compiere da solo (l'ordinaria amministrazione) e quelli che invece necessitano del controllo e dell'assistenza dell'amministratore di sostegno. Questo per aiutare il Giudice a definire i due ambiti senza dover dare interpretazione su una persona che non conosce.
Quindi, l'essere più dettagliati possibile anche in questa area è una prerogativa necessaria per ottenere un provvedimento fatto su misura.
La persona disabile
Come abbiamo più volte detto, il Giudice Tutelare deve costruire sulla persona un provvedimento pur non avendola mai conosciuta. In questo senso l'impegno che la famiglia ed i servizi coinvolti nel progetto di vita devono avere è di portare una ricca documentazione che presenti la persona in tutte le sue sfaccettature: la sua occupazione, il suo tempo libero, l'eventuale indipendenza economica, una previsione per il futuro.
Nel ricorso vanno quindi allegate
• la relazione del servizio sociale che illustra il progetto sul caso ed i servizi coinvolti
• la relazione degli educatori (del centro, del laboratorio) che approfondiscono le aree cognitive, sociali, affettive, di apprendimento della persona
• la fotografia dell'eventuale patrimonio
Quanto più la documentazione presentata è ricca e rispondente strettamente alla realtà tanto più il Giudice avrà adeguate notizie per decidere al meglio.
Qualora la documentazione sia inesatta o presenti lacune considerevoli, il Giudice è costretto a disporre una consulenza tecnica d'ufficio (esterna e quindi neutra), cioè una nuova perizia sul beneficiario allungando di molto i tempi per la procedura.
Se invece il richiedente ha argomentato bene, attraverso la sua relazione, allegando inoltre una relazione medica e sociale, mediante il colloquio con il beneficiario, il Giudice avrà conferma di quanto scritto e non vedrà la necessità di ulteriori perizie o ulteriori relazioni.
La scelta dell'amministratore di sostegno ed il suo ruolo
Normalmente il giudice preferisce scegliere l'amministratore di sostegno tra i parenti perché si ritiene che colui che ha un vincolo di sangue sia più attento alle sue esigenze.
La legge prevede anche la possibilità che la nomina dell'amministratore di sostegno venga fatta attraverso regolare testamento (ad esempio un genitore pensa al futuro del figlio): la volontà non è vincolante, ma il giudice deve tenerne conto.
Nell'ipotesi in cui tutti i famigliari sono d'accordo, la procedura di nomina risulta semplice e rapida, ma nel caso in cui i familiari del beneficiario non trovino un accordo l'assistenza di un avvocato è inevitabile.
L'amministratore di sostegno deve tenere sempre conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (la persona disabile nel nostro caso) : per questo deve informare il beneficiario sugli atti che sta compiendo perché potrebbe sussistere un dissenso tra i due soggetti.
Deve esserci dunque un continuo confronto tra amministratore di sostegno e il beneficiario, ma sempre nei limiti di provvedimento di nomina e solo per gli atti che sono stati definiti come straordinaria amministrazione dalla sentenza.
Il confronto tra l'amministratore di sostegno e la persona tutelata è di fondamentale importanza, affinchè quest'ultima nel confronto costante possa far valere i suoi bisogni e le sue aspirazioni.
Il rapporto dell'amministratore di sostegno con il Giudice Tutelare è periodico e stabilito sulla sentenza di nomina dell'amministratore di sostegno.
Annualmente è necessario presentare al Giudice una relazione aggiornata sulla situazione del beneficiario nei suoi vari aspetti: la sfera del benessere psicologico, del tempo libero, dell'integrazione sociale, della gestione del patrimonio.
La presente relazione è un riassunto dell'intervento fatto all'interno del percorso del 48° Corso per Tutori organizzato dall'Associazione “Oltre noi...la vita” con relatore l'avvocato Emanuele Martinoli.